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Nuovo "Spesometro Fiscale"

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, in attuazione dell’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito con modifiche con Legge 30 luglio 2010 n. 122, è divenuto operativo il cosiddetto “Spesometro fiscale”.

Questo provvedimento ci riguarda in quanto rientriamo tra i soggetti interessati. Riassumiamo di seguito le principali indicazioni che riguardano la nostra attività professionale.

Obblighi:
• inviare annualmente all’amministrazione finanziaria, tramite il proprio commercialista o mediante il sistema telematico Fisconline dell’Agenzia delle Entrate un elenco che contenga tutti i dati relativi alle parcelle/fatture emesse di importo superiore a € 3.000,00;
• tale elenco include tutte le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; le operazioni devono essere distintamente elencate raggruppandole per ciascun cliente/fornitore; es: se nei confronti del cliente Sig. Bianchi sono state effettuate 6 prestazioni che sommate superano i 3000,00 €, in riferimento al nominativo Bianchi dovranno essere distintamente elencate tutte le 6 parcelle.

Limiti per singola operazione a partire dal 2011:
• sono escluse e non vanno inserite negli elenchi le operazioni inferiori ad € 3.000,00 al netto dell’Iva.

Operazioni frazionate:
• i limiti sopra indicati sono riferiti al valore globale della prestazione (o del bene) “cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi … hanno superato la soglia dei tremila euro al netto dell’imposta applicata”; non è rilevante se le prestazioni (o le cessioni dei beni) e i pagamenti siano o meno frazionati.

Elementi da indicare nella comunicazione:
• l'anno di riferimento;
• la partita IVA o codice fiscale del paziente o fornitore;
• per i soggetti non residenti nel territorio dello stato, privi quindi del codice fiscale, i dati quali cognome, nome, data e luogo di nascita, sesso e domicilio;
• I corrispettivi dovuti e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata o la certificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.

Termini di presentazione:
• gli elenchi dovranno essere inviati entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (per il 2011, andranno inviati entro il 30 aprile 2012).

Periodo transitorio relativo all’anno 2010: .
• il primo invio dell'elenco dei dati relativi alle fatture/parcelle dell'anno 2010 deve avvenire entro il 30 ottobre 2011 e comprende solo le operazioni con obbligo di fattura avvenute nell’anno 2010 per importi superiori ad € 25.000,00.

Sanzioni:
• per l’omissione della comunicazione o per l’effettuazione con dati incompleti o non veritieri è prevista una sanzione amministrativa da € 258,22 ad € 2.065,82 (si applica l’art. 11 del Dlgs 471/1997).

 
 
 
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